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Per definire cosa sono le Startup Innovative è bene soffermarsi in maniera più dettagliata su quali sono i requisiti necessari per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ricordando che l’obiettivo di questa particolare tipologia di impresa è quello di promuovere l’occupazione e l’imprenditoria giovanile indirizzata all’innovazione e allo sviluppo tecnologico.

La Startup Innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana. Nel 2012, il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile. Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di Startup Innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia. Le Startup Innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.​

Le Startup Innovative sono società di capitali che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico". Dal 20 Luglio 2016 per costituire una Startup Innovativa in forma di società a responsabilità limitata i contraenti possono redigere un Atto pubblico e firmarlo digitalmente in conformità al modello standard tipizzato. La Camera di Commercio supporta gli imprenditori nella stesura di Atto e Statuto, verificando la correttezza di quanto dichiarato e assolvendo ai successivi adempimenti obbligatori per loro conto, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del CAD.​

Le Startup Innovative si caratterizzano per determinati requisiti, definiti da un team di 12 esperti che, sotto l’impulso del MISE, hanno messo a punto il Decreto Crescita 2.0, nel quale sono individuate tutte le regole e le agevolazioni fiscali rivolte a questa tipologia di impresa, senza limiti legati all’età dell’imprenditore o settore d’attività.

Il decreto attuativo MISE che mette a disposizione 200 milioni di euro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la registrazione della Corte dei Conti. A renderlo noto è il Ministero dello Sviluppo economico, con il comunicato stampa del 20 novembre 2020. Il provvedimento firmato dal Ministro Stefano Patuanelli disciplina le modalità di impiego dei fondi ulteriori, stanziati con il decreto Rilancio. Le risorse finanziarie sono destinate al rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, delle Startup Innovative e PMI Innovative.​

All’atto pratico i fondi serviranno per il sostegno al Venture Capital istituito presso il MiSE, e verranno affidati al Fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di Startup e PMI innovative in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati.

Il MISE ha dunque stabilito cosa sono le Startup Innovative e quali sono le misure di vantaggio e gli strumenti rivolti all’intero ciclo di vita dell’azienda, all’avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

I PRINCIPALI VANTAGGI

  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: è consentito alle Startup Innovative costituite in forma di s.r.l., di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire al pubblico quote di capitale
     

  • Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo
     

  • Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
     

  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva fino a 50.000 euro
     

  • Disciplina del lavoro tagliata su misura: la Startup Innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act
     

  • Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi
     

  • Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile
     

  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain

     

REQUISITI

La legge n. 221/2012 e le successive evoluzioni normative (di cui ad ultima la Legge di Bilancio 2017) che hanno revisionato i requisiti per le Startup Innovative prevedono che per essere qualificate come tali bisognerà rispettare le seguenti regole:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012)
     

  • hanno sede principale in Italia o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
     

  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro
     

  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili
     

  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
     

  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
     

Tra i requisiti delle Startup Innovative è previsto che il contenuto innovativo dell’impresa debba essere identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  • una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
     

  • la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
     

  • l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato

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